Vendite online: obbligo di comunicazione entro il 31 ottobre

L’agenzia delle entrate ha dichiarato aperto il canale telematico per la comunicazione delle vendite on line tramite piattaforme digitali.

Il canale telematico per la comunicazione delle vendite on line sulle piattaforme digitali è stato attivato.
E’ quanto dichiarato dall’Agenzia delle Entrate, il 20 settembre scorso.
Secondo quanto stabilito la prima comunicazione dei dati dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2019 e deve comprendere:

  • le vendite a distanza di qualsiasi categoria di beni facilitate dalle piattaforme nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2019;
  • le stesse operazioni, per il periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, anche se riferite esclusivamente alle cessioni di prodotti elettronici telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.
    Va specificato che la comunicazione riguarda i soggetti passivi che, attraverso l’utilizzo di un’interfaccia o piattaforma digitale (o mezzi analoghi), agevolano sia le vendite di beni all’interno dell’Unione Europea, sia vendite di beni importati da Stati extra Ue.
    La comunicazione è obbligatoria sia per i soggetti passivi residenti che i soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato. I soggetti passivi non residenti, se privi di stabile organizzazione in Italia per assolvere gli obblighi devono identificarsi direttamente o mediante rappresentante fiscale.
    I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere all’Agenzia, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme digitali, i seguenti dati:
  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia; – a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.
    In caso di mancato, parziale o mancato adempimento, il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Va inoltre sottolineato che la comunicazione ha cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre ad eccezione del primo invio che, come detto, deve avvenire entro il 31 ottobre 2019.