- 15 Aprile 2016
- Categoria: News
La legge 27 /2012, per incentivare l’imprenditoria giovanile, ha introdotto nel codice civile la possibilità di costituire la società a responsabilità limitata semplificata.
Per incentivare l’imprenditoria giovanile la legge 27/2012 ha introdotto nel codice civile l’articolo 2463-bis rubricato come “Società a responsabilità limitata semplificata”. Successivamente il Decreto Legge 76/2013, in merito a questo tipo di società, ha stabilito di eliminare il requisito limite di età per i soci. Nella versione attuale, infatti, il codice civile prevede che: “La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche”. Di conseguenza possono essere soci della società a responsabilità limitata semplificata solo le persone fisiche.
Il Mise, lo scorso 15 febbraio, ha chiarito che se una persona giuridica entra in una Società a responsabilità limitata semplificata, la società deve essere trasformata in Srl ordinaria. Di recente il protocollo n. 39365 del Mise ha fornito le risposte ad alcuni quesiti rimasti incerti in merito a questo tipo di società.
Nel documento è stato dichiarato che:
• l’atto di cessione di quote sociali di Srls a un soggetto diverso da una persona fisica è consentito in quanto il divieto sta nel costituire la società a responsabilità limitata semplificata, tra tra persone diverse da quelle fisiche, articolo 2463-bis, riguarda la sola fase di costituzione della società;
• la Srls rappresenta, nell’ambito delle società di capitali, un mero modo d’essere della società a responsabilità limitata (come ad esempio la Srl unipersonale);
• l’obbligo di inserire nella denominazione sociale il termine “semplificata” o l’acronimo “Srls”, indica la volontà legislativa di evidenziare lo status societario ai terzi;
• l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere alla Srl le caratteristiche di Srl semplificata.
Deriva che con la cessione delle quote a persona giuridica la società perde lo status particolare di Srl semplificata ed assume quello di Srl ordinaria c.d. a capitale esiguo. Troveranno, quindi, applicazione per essa tutte le disposizioni relative alle società ordinarie con l’eccezione dell’ammontare del capitale. Va ricordato che la società dovrà, inoltre, modificare la propria denominazione.