Tassazione cedolare: agevolazione per I negozi

Con la risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020 l’agenzia delle entrate ha chiarito che l’opzione per la cedolare per fabbricati censiti in categoria catastale c1, per I contratti effettuati nel corso del 2019, può riguardare anche le annualità successive dello stesso contratto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 388 del 22 settembre 2020, ha chiarito che l’opzione per la cedolare in relazione ai fabbricati censiti in categoria catastale C1, per i contratti effettuati nel corso del 2019, può riguardare anche le annualità successive di tale contratto.

Occorre intanto dire che a tassazione cedolare per i negozi è consentita se sussistono tali requisiti:

  • La cedolare deve riguardare esclusivamente i locatori persone fisiche che agiscono al di fuori del regime d’impresa, essendo un regime sostitutivo Irpef per la tassazione fondiaria;
  • La cedolare è applicabile solo agli immobili categoria catastale C/1, ossia quelli che normalmente sono adibiti a negozi;
  • Il vantaggio riguarda anche le pertinenze dei negozi se locate congiuntamente, per esempio nel caso in venga contestualmente locato anche un magazzino adiacente allo stesso negozio;
  • Il negozio non deve essere di grandi dimensioni, in quanto esso deve avere una metratura non superiore a 600 metri quadrati, escludendo la metratura riferita alle eventuali pertinenze locate contestualmente.
  • Il regime di tassazione cedolare può riguardare solo i contratti stipulati “nell’anno 2019”, senza che sia possibile applicare il medesimo beneficio ai contratti stipulati precedentemente ed in corso nel 2019, la cui tassazione deve continuare con le regole ordinarie. Proprio su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate si è espressa ripetutamente. In particolare vale la pena ricordare che:
  • L’Agenzia delle Entrate aveva affermato che qualora il contratto fosse scaduto nel 2019, terminando la scadenza naturale, il locatore poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione (interpello n. 297 del 22 luglio 2019);
  • L’Agenzia delle Entrate osservava che, qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (ovvero della proroga, avvenuta nel 2019), è possibile accedere al regime per le annualità successive (interpello n. 190 del 22 giugno 2020).

Quest’ultima posizione, come detto, viene confermata anche all’interno della risposta a interpello n. 388/2020; si tratta di una posizione del tutto condivisibile, in quanto qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto (o in sede di proroga), è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno , ovvero 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l’opzione, potendo tale opzione essere esercitata per le annualità successive.