Start up innovative e incubatori certificati: novità per gli oneri pubblicitari

Il decreto legge 179/2012 ha semplificato la disciplina sugli oneri informativi e pubblicitari in capo alle start up innovative e agli incubatori certificati.

Il Decreto Legge 179/2012 ha semplificato la disciplina sugli oneri informativi e pubblicitari in capo alle start up innovative e agli incubatori certificati.
In particolare le modifiche riguardano:

  • l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda presentata in sede di iscrizione di tali categorie di imprese nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • il termine per l’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti.

Per quanto riguarda l’inserimento e l’aggiornamento delle informazioni viene abolito l’obbligo di aggiornamento “con cadenza non superiore a sei mesi” delle informazioni riguardanti le start up innovative (quali, ad esempio, una breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo, e l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili) e quelle degli incubatori certificati (ad esempio, l’indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l’incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili, e l’indicazione dell’esperienza acquisita nell’attività di sostegno a start up innovative). Tali informazioni, che vanno inserite nella piattaforma informatica “startup.registroimprese.it” in sede di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, devono essere aggiornate o confermate “almeno una volta all’anno”. Va inoltre specificato che l’aggiornamento o la conferma delle informazioni va fatta “in corrispondenza dell’attestazione del mantenimento del possesso dei requisiti qualificanti, rispettivamente, di start up innovative/incubatori certificati e PMI innovative. Più nello specifico, la modifica riguarda i termini entro i quali occorre provvedere a tale adempimento: fermo il termine generale di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. Ora, però è previsto anche che, in caso di proroga a 180 giorni dell’approvazione del bilancio (ex art. 2364 c.c) l’aggiornamento delle informazioni può essere espletato entro 7 mesi dalla chiusura dell’esercizio.