- 25 Novembre 2024
- Categoria: News
Il Decreto Legislativo n 125, del 6 settembre scorso, è intervenuto aumentando le soglie per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
Con tale incremento sono state aumentate del 25% e arrotondate per approssimazione le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
Tale norma, dunque, modifica le disposizioni del codice civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e le disposizioni che disciplinano il bilancio consolidato.
Nello specifico viene stabilito che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Con lo stesso decreto è stato inoltre stabilito che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese, alle quali è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Con riferimento al bilancio consolidato è stato stabilito che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, insieme alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
– totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di euro);
– totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di euro);
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
Si ricorda, inoltre, che la verifica del superamento dei suddetti limiti numerici possa essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento). In quest’ultimo caso, però, i limiti numerici relativi agli attivi e ai ricavi sono maggiorati del 20%, vale a dire portati, rispettivamente, a 30.000.000 e 60.000.000 euro.
Il Decreto Legislativo in esame 125/2024 non specifica la decorrenza, ma si ritiene che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare decorra già dal bilancio 2024, tenendo conto che la norma deriva dalla direttiva europea 202/2775/ue alla quale gli stati membri devono conformarsi a partire dal 1° gennaio 2024, .