Società di nuova costituzione: nessuna agevolazione per investimenti pubblicitari

L’agenzia delle entrate ha stabilito che una società di nuova costituzione non può beneficiare del credito d’imposta per investimenti pubblicitari dato che non viene soddisfatto il requisito dell’investimento “incrementale”.

Una società di nuova costituzione non può beneficiare del credito d’imposta per investimenti pubblicitari dato che non viene soddisfatto il requisito dell’investimento “incrementale”. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.
Con specifico riferimento al 2017, il Decreto Legge 50/2017 riconosce il credito sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 “purché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare di analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016”. Pertanto, la condizione essenziale per accedere al credito d’imposta per investimenti pubblicitari è che gli investimenti siano “incrementali”.
Ricostruendo brevemente i termini della questione, si evidenzia che il citato DPCM non dispone nulla con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio (o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari).
Già secondo il Consiglio di Stato i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha confermato quanto sostenuto nel parere del Consiglio di Stato, precisando che non è possibile accedere al credito d’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, escludendo così dall’agevolazione i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello in commento, osserva che la ratio generale della norma risiede nel voler premiare, attraverso la concessione dell’agevolazione fiscale, gli investimenti pubblicitari “incrementali. Pertanto, in mancanza di dati storici di confronto, “appare non appropriato considerare meritevole di agevolazione l’investimento nel suo complesso con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2017”.
L’Agenzia precisa però che il suddetto soggetto potrà beneficiare del credito d’imposta per le spese eventualmente sostenute nell’anno 2018, qualora rispondenti ai requisiti di agevolabilità richiesti dalla norma, a condizione che risulti rispettata la condizione relativa all’incremento dell’investimento compiuto.