Sì al recupero iva anche senza nota di credito

La corte di cassazione nella sentenza 25896 del 16 novembre ha stabilito che per emettere la nota di variazione iva, non è necessario aspettare la fine della procedura fallimentare

Per emettere la nota di variazione Iva non è necessario aspettare la fine della procedura fallimentare. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 25896 del 16 novembre poiché una procedura del genere potrebbe durare anche più di dieci anni e pertanto potrebbe metterebbe in una posizione di svantaggio gli imprenditori italiani rispetto ai concorrenti degli altri Stati membri.

La corte di Cassazione ha inoltre specificato che, riguardo alle procedure concorsuali infruttuose, non è necessario emettere una nota di credito per poter ridurre la base imponibile se a rettificare la detrazione – eliminando il rischio di perdita di gettito per l’Erari – è stato il cessionario stesso.Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione riguardava una società cooperativa a S.r.l. che non aveva versato l’Iva dichiarata. Raggiunta da una cartella di pagamento, la società cooperativa si difendeva rilevando che l’Iva non versata riguardava alcune fatture emesse nei confronti di una S.r.l. regolarmente registrate, ma non pagate. La S.r.l. debitrice veniva poi dichiarata fallita e, nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, ragion per cui il credito, pur essendo stato ammesso in chirografo, rimaneva insoddisfatto. La CTR non ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando che, solo a seguito del decreto di chiusura del fallimento, la società avrebbe potuto emettere la nota di credito.

A giudizio della Corte di Cassazione, invece, per accordare il diritto alla riduzione della base imponibile è sufficiente che il soggetto passivo evidenzi l’esistenza di una probabilità ragionevole che il debito non sia saldato perché la certezza della definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita solo a conclusione della procedura concorsuale. Nel caso in esame, inoltre, i Giudici evidenziano che la questione per la quale il soggetto passivo non abbia emesso la nota di variazione (né all’epoca, né dopo la definitività della sentenza) non assume rilievo, in quanto la ratio del meccanismo di rettifica è appunto quello di garantire la neutralità dell’imposta.

Considerato questo, quindi, la condotta del cessionario/committente ha effetti anche sulla posizione del cedente/prestatore che nel caso specifico aveva evidenziato tramite procedura di variazione un debito pari alla detrazione in precedenza operata.