- 6 Dicembre 2018
- Categoria: News
Il decreto legge n. 119/2018 stabilisce che I contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis, ma non hanno saldato le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
Il Decreto Legge n. 119/2018 introduce la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta “rottamazione-ter”.
La definizione agevolata è subordinata alla presentazione di un’istanza, con la quale il debitore manifesta la sua volontà di accedere alla rottamazione, indica il numero delle rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché, in caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi affidati, manifesta la volontà di rinunciare al giudizio.
Nel caso in cui si presenti una totale assenza di definizioni agevolate precedenti che riguardano i medesimi carichi, per aderire alla rottamazione-ter è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione, alternativamente:
• alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate – Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità;
• presso gli sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).
A seguito della presentazione della domanda da parte del contribuente-debitore, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro e non oltre il 30 giungo 2019 comunica l’esito della richiesta di definizione agevolata, mediante:
• accoglimento della medesima, con indicazione degli importi dovuti e le relative scadenze; diniego di accesso alla rottamazione.
Coloro che invece, hanno a già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017), ma non hanno saldato le rate scadute a luglio, settembre e ottobre, possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018.
I contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro la data indicata rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, cosiddetta “rottamazione-ter”.
Va specificato che il perfezionamento della “rottamazione-ter” si realizza con il pagamento di quanto dovuto alternativamente:
• in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
• in modo rateale, a decorrere dal 31 luglio 2019 per un numero massimo di 10 rate semestrali, scadenti il giorno 31 luglio e 30 novembre di ogni anno (rateazione massima pari a 5 anni), con applicazione degli interessi di dilazione, nella misura del 2% annuo decorrenti dal 1° agosto 2019.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge, il pagamento delle somme dovute può avvenire alternativamente:
• mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore;
• mediante i bollettini precompilati inviati dall’agente della riscossione;
• presso gli sportelli dell’agente della riscossione, anche mediate l’istituto della compensazione, come stabilito dal D.M. 24.09.2014, pubblicato in G.U. n. 236/2014.