RINVIO DELL’ESTEROMETRO VIA SDI: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2022

Il DL 146/2021 stabilisce che dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati del cd “esterometro” dovrà avvenire via Sistema di Interscambio (SdI) con il formato della fattura elettronica.

Va specificato che, per tutto il primo semestre 2022, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata secondo le attuali modalità e termini.
Questo significa che dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:
–  entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
– entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022, essendo il 30 aprile un sabato;
– entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022, essendo il 20 agosto un sabato.

La Legge sopracitata, quindi, riguarda, le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, facendo riferimento al momento di effettuazione delle cessioni e prestazioni, definito, ai fini IVA,.
A partire dall’1° luglio 2022 sarà obbligatorio l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere via SdI con il formato della fattura elettronica.

L’Agenzia dell’Entrate con il provvedimento n 293384/2021ha aggiornato le specifiche tecniche della e-fattura, e ha previsto che:
– i dati relativi alle operazioni verso soggetti non stabiliti saranno trasmessi con codice destinatario “X”;
– i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti saranno contraddistinti dai codici “TipoDocumento” TD17, TD18 o TD19.

Fino al prossimo 30 giugno resta facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo.

Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:
– emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;
– emettere autofattura in formato XML per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea;
– avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue. Va sottolineato che le novità non riguardano i soggetti non residenti, identificati ai fini IVAin Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale, i quali permangono esonerati all’adempimento. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti che operano in base al regime c.d. “di vantaggio” e al regime forfetario per gli autonomi.