- 8 Luglio 2015
- Categoria: News
Se un bene o un servizio viene utilizzato da piu’ soggetti e la spesa è intestata a un solo contribuente che poi ripartisce la quota con gli altri utilizzatori, sorge il problema dell’addebito dell’iva.
L’Amministrazione finanziaria si è espressa sulla questione dell’addebito dell’Iva del trattamento fiscale da applicare alle spese di locazione divise tra più utenti.
In particolare il problema sorge se un bene o un servizio viene utilizzato da più soggetti, e la spesa è intestata solo a un contribuente che poi provvede al riparto pro-quota con gli altri utilizzatori. Il caso più frequente è quello in cui viene utilizzato un ufficio da più soggetti imprenditori o professionisti, ma il contratto di locazione è intestato solo a uno. In questo caso ci troviamo nell’ambito del mandato senza rappresentanza per l’acquisto di servizi, dove il mandante è il soggetto al quale viene riaddebitata la rispettiva quota in quanto utilizzatore, il mandatario è il soggetto intestatario del contratto di locazione. L’Amministrazione finanziaria stabilisce che se la prestazione è imponibile, o non imponibile, o esente o esclusa, il riaddebito al mandante deve mantenere la stessa natura di prestazione, rispettivamente, imponibile, non imponibile, esente o esclusa.
Nel caso in cui il locatore fatturi la locazione con applicazione dell’Iva il riaddebito pro-quota da parte del locatario, intestatario del contratto, nei confronti dei degli altri utilizzatori deve essere anch’esso assoggettato ad imposta.
Nella situazione in cui la locazione sia esente, invece, il riaddebito della spesa non può che seguire il regime di esenzione dell’operazione originaria.
Se il proprietario dell’ufficio è un soggetto privato la locazione risulta fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del requisito soggettivo. In questo caso sorge il dubbio sul corretto trattamento del successivo riaddebito della spesa. Proprio per questa ragione,bisogna considerare il riaddebito un’operazione che acquisisce rilevanza Iva e che, quindi, deve essere fatturata con applicazione dell’imposta.