REQUISITO DI NAVIGAZIONE IN ALTO MARE: NON IMPONIBILITÀ IVA PER ALCUNE TIPOLOGIE DI NATANTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n 120 pubblicata il 17 marzo scorso, ha chiarito alcuni passaggi relativi all’ambito di applicazione del requisito di navigazione in alto mare.

Con la risposta precedente n. 97, l’Agenzia aveva affermato che, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA, la condizione di navigazione in alto mare dovesse sussistere con riferimento a tutte le tipologie di natanti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria questo avrebbe comportato la verifica del requisito in capo a: navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali; navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio della pesca; navi adibite alla pesca costiera (non d’alto mare); navi adibite a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare (sia d’altura che costiera); navi di cui ai punti precedenti destinate alla demolizione, escluse le unità diporto.

L’applicazione del requisito di navigazione in alto mare in capo alle navi adibite alla pesca costiera e alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare secondo l’Agenzia avrebbe portato una radicale modifica rispetto a quanto previsto in passato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n 2/2017 era stata la stessa Agenzia delle Entrate ad affermare che la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto marenon si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera. Tale conclusione è inoltre stata richiamata e ribadita con la risposta n. 183/2020 così come ripreso anche da Assonime nell’Approfondimento n. 2/2022.

Con il documento sopracitato, pubblicato il 17 marzo, l’Agenzia è quindi tornata sui suoi passi rispetto a quanto indicato nella risposta 97 ribadendo che “per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere «adibita alla navigazione in alto mare» si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o che sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera”.

Inoltre con la risposta n. 120 l’Agenzia specifica che, solo in presenza di tutti i requisiti descritti, sia sostanziali che procedurali, sarà possibile emettere fattura in regime di non imponibilità, dando ancora una volta rilievo agli aspetti formali.