Registrazione per i nuovi regimi iva sull’e-commerce

Il ministero dell’economia e delle finanze il 29 marzo scorso ha reso noto che è possibile registrarsi ai nuovi regimi iva opzionali chiamati one stop shop (oss) e import one stop shop (ioss) sul sito dell’agenzia delle entrate.

E’ possibile registrarsi ai nuovi regimi IVA opzionali chiamati One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Lo, ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle finanze il 29 marzo scorso, con un comunicato stampa.

I soggetti IVA, dunque, già a partire dal 1° aprile 2021, procedere con la registrazione mediante apposite funzionalità telematiche. Va ricordato che i regimi in parola sono stati introdotti nell’ambito delle modifiche alla gestione degli adempimenti iva relativi al del pacchetto IVA sul commercio elettronico, con il quale il legislatore comunitario ha voluto semplificare gli obblighi IVA previsti a carico dei soggetti passivi che cedono beni e prestano servizi a privati consumatori di altri Stati membri.

Il regime del One Stop Shop ha due differenti versioni: “Ue” e “Non Ue e permette ai soggetti passivi IVA di registrarsi in un unico Stato membro per versare il tributo in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese a privati rilevanti nello Stato di consumo. Allo stesso tempo, l’Import One Stop Shop consente di versare l’IVA tramite lo “sportello unico” ai soggetti che effettuano vendite a distanza nella Ue di beni importati da territori o Paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro. Va detto che le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° luglio 2021.

I soggetti passivi IVA e i relativi intermediari dovranno essere però autorizzati dagli Stati membri a registrarsi ai nuovi regimi già nei tre mesi precedenti, in modo che questi soggetti possano effettivamente operare dal prossimo 1° luglio.

Nello specifico, possono registrarsi in Italia al regime OSS “Non Ue” i soggetti passivi privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Ue, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione a libero accesso del sito delle Entrate. Possono, invece, registrarsi in Italia al regime OSS “Ue” i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, nonché i soggetti passivi extra-Ue che possiedono in Italia una stabile organizzazione ovvero quelli privi di una stabile organizzazione nella Ue che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia. In questo caso, è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, possono registrarsi in Italia al regime IOSS i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, nonché i soggetti passivi extra-Ue con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi non stabiliti nella Ue. Sullo stesso sito i soggetti passivi stabiliti in Italia potranno registrarsi come intermediari IOSS. È possibile che un soggetto si registri per più di un regime, ma non è permesso che uno stesso soggetto si registri allo stesso regime in più Stati membri. Una volta ricevute le informazioni infatti, l’Amministrazione finanziaria dovrà verificare se il soggetto passivo si sia già registrato per lo stesso regime in un altro Stato membro.

In merito alla registrazione per i nuovi regimi la Commissione Ue ha pubblicato delle linee guida da cui si evince che:

– possono aderire al regime OSS Ue anche coloro che si avvalgono del regime delle piccole imprese, purché possiedano un numero identificativo IVA nazionale (dovrebbero, quindi, potersi avvalere del regime i soggetti in regime forfetario);

– l’adesione all’IOSS, invece, non è permessa ai soggetti forfettari e implica la rinuncia al regime di favore;

– se un soggetto passivo, anteriormente al 1° luglio 2021, è registrato al MOSS, dopo tale data continuerà ad applicare il medesimo regime (“Ue” o “Non Ue”) nell’ambito del One Stop Shop, anche se lo Stato membro potrebbe richiedere l’aggiornamento dei dati di registrazione.