Regime impatriati: agevolazioni solo a chi rientra in Italia con un lavoro

L’agenzia delle entrate stabilisce che, per beneficiare del regime degli impatriati, il dipendente, deve dimostrare l’esistenza di un accordo con il futuro datore di lavoro finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

Il dipendente che rientra in Italia e trasferisce la propria residenza fiscale, per beneficiare del regime degli impatriati, deve dimostrare di avere un contratto di lavoro. Nello specifico, il dipendente deve provare l’esistenza di un accordo con il futuro datore di lavoro finalizzato alla sottoscrizione di un nuovo contratto, dovendo sussistere un nesso tra il rientro in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in relazione al caso di un lavoratore dipendente che ha trasferito la residenza in Italia prima di trovare lavoro.
Si ricorda che, per accedere al regime fiscale degli impatriati, un lavoratore deve: essere in possesso di un titolo di laurea; aver svolto continuativamente un’attività di lavoro o di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più; essere cittadino dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale; trasferire la propria residenza fiscale in Italia; svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia. A riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n 17 del 23 maggio 2017 ha precisato che “la norma, non indica il tempo che deve intercorrere tra il trasferimento della residenza e l’inizio dell’attività lavorativa”. La medesima circolare ha inoltre precisato che “possono accedere al beneficio coloro che trasferiscono la residenza in Italia prima ancora di iniziare lo svolgimento di detta attività, a condizione che sia ravvisabile un collegamento tra i due eventi”.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia restringe il perimetro dell’agevolazione ai soli soggetti che, alla data di trasferimento della residenza in Italia, siano già in possesso di un contratto di lavoro ovvero, quantomeno, di un accordo finalizzato alla sottoscrizione del contratto stesso, senza soluzione di continuità tra l’attività lavorativa svolta all’estero e quella da intraprendere in Italia. Rimangono, pertanto esclusi al regime degli “impatriati” quei lavoratori che si trasferiscono in Italia, e vi pongono la propria residenza fiscale, per cercare attivamente un impiego lavorativo.