Regime forfettario: novità

Con la circolare n 9, l’agenzia delle entrate chiarisce alcuni punti riguardanti causa di esclusione connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro.

La circolare n. 9 dell’11 aprile scorso dell’Agenzia dell’Entrate ha confermato l’orientamento restrittivo in relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazione e connessa ai rapporti di lavoro (vedi http://www.studiorovida.com/it/news/novita%E2%80%99-il-regime-forfettari…).
In relazione alla causa di esclusione connessa allo svolgimento di rapporti di lavoro è stato precisato che:

  • la verifica della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta in cui si applica il regime; quindi, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che abbia fatturato prevalentemente nei confronti del suo datore di lavoro o di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020;
  • la prevalenza è intesa in senso assoluto, per cui i ricavi e i compensi nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili devono essere in ogni caso superiori al 50% del totale;
  • sono interessati dalla causa ostativa i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al netto delle specifiche esclusioni indicate nella circolare (ad esempio, i pensionati ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge, i revisori e i sindaci di società, ma inclusi gli amministratori e i collaboratori);
  • per quanto riguarda la locuzione riguardante i “soggetti direttamente o indirettamente riconducibili” ai datori di lavoro, si tratta dei soggetti controllanti, controllati e Viene poi riconosciuta la possibilità di applicare tardivamente il regime da parte di coloro che, nelle more della pubblicazione della suddetta circolare, non hanno applicato il regime forfetario pur avendone i requisiti i quali possono regolarizzare i dati delle fatture emettendo note di variazione.