Prova per la compatibilità tra amministratore-dipendente

L’inps è intervenuta circa il tema della compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

L’INPS, il 17 settembre scorso con il messaggio n.3359, è intervenuta circa il tema della compatibilità della carica di amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali ed assistenziali.
A riguardo va ricordato come non vi sia una generale incompatibilità fra l’essere un organo di una persona giuridica e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa persona, però devono sussistere le caratteristiche dell’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente. Pertanto sia la carica di presidente del CdA (seppure dotato di potere di rappresentanza), sia quella di amministratore delegato, salvo che si tratti di delega generale con facoltà di agire senza il consenso del CdA, sono compatibili con lo status di lavoratore subordinato. Per la carica di amministratore unico invece, non essendovi una distinzione tra organo direttivo della società e lavoratore, è incompatibile l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Un rapporto di lavoro subordinato non è, poi, ravvisabile in capo all’unico socio di una società, perché tale situazione, nonostante la società sia un distinto soggetto giuridico, esclude l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.
Lo stesso vale per il “socio sovrano, ovvero quel soggetto che abbia ridotto a suo strumento la società, usandola come cosa propria.
La valutazione di compatibilità delle cariche ritenute ammissibili, presuppone:
• l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza, innanzitutto, del fatto che il potere deliberativo, come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo collegiale di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
• l’oggettivo svolgimento di mansioni estranee al rapporto organico con la società.
È necessario, quindi, che la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica.