PER LA CESSIONE BENI INTRA UE È NECESSARIA L ‘ISCRIZIONE AL VIES

La risposta a interpello n. 230, dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito le conseguenze della mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue per una vendita di beni destinati in un altro Stato membro.
L’assenza del VIES, determina l’assoggettamento a IVA in Italia della cessione effettuata dal soggetto passivo nazionale.
Non vi sarebbero, infatti, oltre che uno dei requisiti per effettuare una cessione non imponibile ex art 41 1 lett. a) del DL 331/93 neppure quelli per avvalersi della disciplina delle vendite a distanza ex art. 41 comma 1 lett. b), se manca il requisito soggettivo del cessionario.

Il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni a soggetti collocati in diversi Stati membri dell’Ue.
La società che ha ceduti i beni, nella fase precedente alla vendita, ha verificato che il numero di partita IVA di ciascun cessionario fosse presente nella banca dati VIES, riscontrando che alcuni di questi non fossero iscritti.

L’Agenzia ha confermato che, dal momento che tali soggetti non erano iscritti al vies, non c’erano i requisiti per qualificare la vendita come cessione intracomunitaria e ha rimarcato che era necessario che il cessionario fosse in possesso di un numero di identificazione IVA valido e iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, in aggiunta agli altri requisiti richiesti per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia delle Entrate ha successivamente evidenziato che in carenza dei requisiti per la non imponibilità di cui all’art 41 comma lett. a) del DL 331/93, non sia possibile far valere la disciplina di cui alla successiva lettera b) riferita alle vendite a distanza.

La risposta a interpello osserva che la disciplina delle vendite a distanza richiede infatti, che i beni siano spediti o trasportati a destinazione di una delle tre seguenti categorie di soggetti:
persone fisiche non soggetti d’imposta;
organismi internazionali e consolari;
cessionari non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa

Sono da intendersi inclusi nell’ultima categoria i seguenti soggetti:
– i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni o prestazioni che non attribuiscono il diritto alla detrazione;
i soggetti passivi che adottano il regime speciale per i produttori agricoli;
– i soggetti passivi che applicano nel regime del margine per i beni usati;
– gli enti che non sono soggetti passivi IVA.

Poiché dall’istanza presentata non emergono elementi tali per concludere che i cessionari rientrassero tra i soggetti appena elencati, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la natura di vendite a distanza delle cessioni poste in essere. Non potendo far valere nessuna delle due deroghe che qualificherebbero la cessione come non imponibile, dovrà essere applicato dalla società nazionale l’ordinario regime di imponibilità secondo l’aliquota propria dei beni ceduti.