Obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio per I subappaltatori della P.A.

La proroga al 1° gennaio 2019 degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante presso gli impianti di distribuzione, non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti alla P.A.

La proroga al 1° gennaio 2019 degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, stabilita dal Decreto Legge n. 79, non riguarda le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti verso amministrazioni pubbliche (P.A.).
Per queste operazioni è confermato l’avvio anticipato dell’obbligo con decorrenza dal 1° luglio 2018Come previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere applicato “alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”. Per “filiera delle imprese” si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa antimafia relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o subcontratti.

La nuova disciplina, per espressa previsione della legge di bilancio 2018, si applica per tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018. Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il codice unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della PA. Tali codici devono essere riportati nel blocco informativo “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, DatiRicezione” oppure “Datifatturecollegate”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/2018 ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica sopra descritto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” fra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione. Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successivi.