- 1 Febbraio 2019
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La legge di bilancio ha profondamente modificato il regime d’imposizione forfettario a partire dall’1 gennaio 2019
La Legge di bilancio 2019 ha modificato Il regime d’imposizione forfettario (L. 190/2014). Specifichiamo nel dettaglio le novità:
• L’accesso a tale regime prevede una soglia di ricavi o compensi di 65.000 euro con abolizione dei requisiti attinenti al sostenimento di spese che riguardano il lavoro dipendente e dei beni strumentali;
• E’ necessario che il calcolo del requisito sopra citato venga TEMPO NON CORRETTO effettuato mediante il ragguaglio ad anno, nell’ipotesi in cui l’inizio dell’attività avvenga nel corso dell’anno d’imposta;
• per il controllo della sussistenza del requisito citato, i componenti positivi del reddito da adeguamento agli ISA (c.d. indici sintetici di affidabilità) risultino irrilevanti;
• In caso di esercizio simultaneo di attività con codice ATECO diverso, la soglia di accesso al regime è determinata sommando i compensi ed i ricavi ad esse inerenti;
• l’esclusione dall’applicabilità sia per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte, sia per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
• eliminazione della causa ostativa prevista nella previgente formulazione del comma 57 lettera d-bis), il quale escludeva dal novero dei soggetti potenzialmente beneficiari del regime forfettario chiunque avesse percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro.
Rimangono inalterate, invece, la determinazione del reddito, le aliquote sostitutive, l’esclusione dall’Iva, le semplificazioni degli adempimenti sia contabili che fiscali e la restante normativa del regime forfettario.