Novità per il regime forfettario

L’agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al riformato regime forfetario con la circolare n. 9 dell’11 aprile scorso, che rimane salvo per l’anno 2019

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti in merito al riformato regime forfetario con la circolare n. 9 dell’11 aprile scorso.
Viene confermato l’orientamento restrittivo in relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazione.
Va specificato che tale principio vale per tutte le partecipazioni anche a titolo di nuda proprietà in società di persone, associazioni, imprese familiari, aziende coniugali, con la sola eccezione delle società semplici tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa.
Per il solo anno 2019 tale principio subisce un’eccezione per la quale chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Ancora la circolare ha specificato che nell’ipotesi in cui il contribuente applichi il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunga in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, il contribuente se non la rimuove entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime forfetario dall’anno successivo.
Per quanto riguarda l’esclusione determinata dalla partecipazione in srl, viene precisato che per la definizione di controllo, diretto e indiretto, si fa riferimento all’articolo 2359 e nell’ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari.
Quanto all’ulteriore condizione necessaria all’attivazione della causa ostativa per partecipazioni in srl, ossia che la srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto forfetario, viene ribadito che occorre avere in ogni caso riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla srl, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati.
Inoltre, nell’ipotesi di attività esercitate dalla srl appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate sarà ritenuta sussistente ogniqualvolta la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.