- 6 Agosto 2024
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In merito ai criteri di determinazione dei prezzi di trasferimento che riguardano i servizi di call center prestati da una società controllata italiana alla consociata olandese, la Cassazione ha espresso il proprio parere con la sentenza n °9512 del 16 luglio, dando evidenza anche a aspetti che possono essere rilevanti per imprese operanti anche in altri settori.
Nello specifico caso, infatti, la società determinava il mark-up applicato ai servizi di call center attraverso un report di gruppo, nonché mediante la documentazione nazionale la quale includeva la benchmark analysis effettuata utilizzando la banca dati AIDA (che raccoglie i dati delle società nazionali).
L’analisi condotta dalla società conduceva a un valore del 5%, posizionato nella fascia alta dell’intervallo di libera concorrenza. L’ufficio ha invece applicato un valore maggiore, pari a 7,42% a seguito di un’analisi di comparabilità che prevedeva con riferimento a ciascun periodo di imposta analizzato l’eliminazione dal campione della comparabile delle società prive di dati contabili o con risultati in perdita.
La Cassazione ha pertanto sottolineato come l’Amministrazione finanziaria abbia però impiegato un criterio non coerente con le Linee guida OCSE, non potendosi preventivamente escludere determinate società potenzialmente comparabili solo perché abbiano riportato risultati ridotti o negativi. Infatti, le Linee guida OCSE non prevedono l’eliminazione di default tout court di società per il solo fatto che le stesse siano in perdita o con valori contabili ridotti o assenti, se tali risultati sono conseguiti al fine di ottenerne migliori in futuro.
Il punto 3.43 delle predette Linee Guida, infatti, evidenzia come sia ammessa l’esclusione delle società in “situazioni particolari” come quelle in fase di avvio, quelle fallite, ecc. qualora risulti evidente che queste situazioni particolari non rappresentano dei confronti appropriati. Ma tale analisi è stata completamente omessa da parte dell’Ufficio, non valutando pertanto la situazione delle società escluse dalla comparazione.