- 15 Marzo 2019
- Categoria: News
L’agenzia delle entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 67 che i soggetti identificati iva, non stabili in italia non devono emettere fattura elettronica né devono presentare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere
I soggetti passivi identificati Iva, non stabiliti nel territorio dello Stato, non sono tenuti a emettere fattura elettronica e non rientrano fra i soggetti che devono presentare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 67 del 26/02/2019. Il caso esaminato riguarda un soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA tramite un rappresentante fiscale, che effettua operazioni di acquisto da fornitori stabiliti in Italia. Dopo aver chiesto conferma del fatto che detti fornitori non sono obbligati a emettere fatture in formato elettronico nei suoi confronti, il predetto soggetto istante ha altresì domandato se:
- abbia necessità di accreditarsi al Sistema di Interscambio;
- possa continuare a esercitare il diritto alla detrazione sulla base di una fattura cartacea (chiedendo di precisare la nozione di “copia cartacea della fattura”);
- sia tenuto a presentare telematicamente il c.d. “esterometro” con riferimento alle suddette operazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti, identificati ai fini Iva in Italia, i soggetti passivi residenti e stabiliti non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica nonostante abbiano la possibilità facoltativa di emettere il documento in formato XML, evitando così la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
Va precisato che, in questo caso, tali soggetti, sono tenuti alla presentazione dell’esterometro.
Il documento sopra indicato, inoltre, ha chiarito che il cessionario o committente identificato e non residente non ha l’obbligo di accreditarsi presso il Sistema di Interscambio, attesa l’inapplicabilità degli obblighi di fatturazione elettronica nei suoi confronti. L’Agenzia delle Entrate ha anche precisato come indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, a condizione che a questi fosse “assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura” ove ne avessero fatto richiesta. In questo caso la locuzione “copia cartacea della fattura” deve intendersi riferita a un documento che “riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML” e non indichi elementi differenti rispetto a quelli contenuti nella fattura elettronica. La copia, pertanto, dovrà essere stampata e ne dovrà essere attestata la conformità all’originale informatico.
Per quanto riguarda la detrazione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità, per il soggetto non stabilito, ma identificato ai fini IVA, di esercitare il diritto alla detrazione “sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito”.
Va, inoltre, evidenziato che l’obbligo di presentazione dell’esterometro è rivolto esclusivamente ai soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Un soggetto che sia soltanto identificato ai fini IVA, ma non sia residente, non dovrà presentare la comunicazione con riferimento agli acquisti da soggetti passivi “domestici”.