- 1 Febbraio 2022
- Categoria: News
La Legge di Bilancio 2022 prevede l’obbligo generalizzato di visto di conformità e di attestazione di congruità sulle spese agevolate che diventano oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.
Tale disposizione era stata introdotta dal decreto “Antifrodi” con decorrenza 12 novembre 2021 e poi confermata dalla Legge di Bilancio 2022, ma va sottolineato che la sopracitata Legge di Bilancio, in vigore a partire dal 1° gennaio 2022, contempla alcune casistiche di esclusione dagli obblighi di visto di conformità dei dati e attestazione di congruità delle spese.
In particolare sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità:
– gli interventi classificati come attività di edilizia libera;
– gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro,
fatta eccezione per quelli che beneficiano del “bonus facciate”.
La Legge di Bilancio 2022 introduce inoltre l’espressa previsione della detraibilità delle spese sostenute per il rilascio dei visti e attestazioni, ampliando la disciplina che precedentemente era prevista solo nell’ambito del superbonus del 110%.
Al riguardo si evidenzia che, venendo incontro a richieste di chiarimenti in merito alla decorrenza della detraibilità delle spese sostenute per asseverazioni e visti di conformità, l’agenzia delle entrate ha chiarito che sono detraibili le spese sostenute anche nel corso del 2021 e che la detrazione avviene con aliquota pari a quella prevista per l’intervento edilizio nel suo complesso.