- 27 Giugno 2023
- Categoria: News
Il Decreto Legge 73/2022, cosiddetto DL “Semplificazioni fiscali”, ha introdotto per la prima volta alcune novità riguardanti obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022.
Tale provvedimento ha portato importanti semplificazioni: per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine dell’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.
Tale norma, quindi, prevede l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023, e l’adempimento nella Nota integrativa.
Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile anche agli enti non commerciali, in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa.
Per quanto riguarda le imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario.
Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.
La semplificazione non è, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.
Pur in una scrittura della Legge non chiara per le erogazioni percepite nel 2022, l’obbligo informativo si ritiene che debba essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.
A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l’adempimento “segue” la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente rinviata.