- 3 Febbraio 2023
- Categoria: News
Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo con specifici requisiti. E’ infatti concesso solo ed esclusivamente se necessario per soddisfare determinati obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.
Questo è quanto ha ribadito il Garante che ha sanzionato con una multa da 20 mila euro una società sportiva che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.
L’Autorità è intervenuta dopo la segnalazione di un’organizzazione sindacale che denunciava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.
Nel corso degli accertamenti ispettivi da parte dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è risultato che la società, per quasi quattro anni, aveva effettuato la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza una base normativa adeguata.
La società, inoltre, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione, come la maggiore velocità di rilevazione delle presenze, una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie e aveva fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.