L’ACCESSO ALLA POSTA ELETTRONICA DEL LAVORATORE NON GIUSTIFICATO NEMMENO IN CASO DI DIFESA IN GIUDIZIO

Il diritto dei lavoratori alla protezione dei dati personali è sempre garantito anche quando si vuole difendere un proprio diritto in giudizio. Questo vale soprattutto se riguarda una forma di corrispondenza, come i messaggi di posta elettronica, la cui segretezza è garantita anche costituzionalmente.

Il Garante privacy a riguardo, ha sanzionato un’azienda che, dopo l’interruzione della collaborazione con un’esponente di una cooperativa, aveva mantenuto attivo l’account di posta elettronica, visionava il contenuto e lo inoltrava a un dipendente della società.

La collaboratrice, prima che si definisse il rapporto di lavoro con l’azienda, aveva raccolto, a nome dell’azienda e tramite una casella mail aperta per l’occasione, i riferimenti di potenziali clienti incontrati a una fiera.

L’azienda, avendo paura di perdere i rapporti coi potenziali clienti, aveva anche visionato le comunicazioni della casella di posta. Secondo il Garante, né l’esigenza di mantenere i rapporti con i clienti né l’interesse a difendere un proprio diritto in giudizio, legittimano un trattamento di dati personali. Per mantenere i rapporti con i clienti e proseguire l’attività mantenendo il diritto di riservatezza dell’intestatario della mail, sarebbe stato sufficiente attivare un sistema di risposta automatico, con l’indicazione di indirizzi alternativi da contattare, senza prendere visione delle comunicazioni in entrata sull’account.

Nel corso del procedimento è emerso anche che l’azienda, in quanto titolare del trattamento, non aveva fornito all’interessata né idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione della casella e-mail né l’informativa sul trattamento dati.  Come ricorda l’Autorità, nell’ambito di trattative precontrattuali, infatti, l’obbligo di informare gli interessati è espressione del principio generale di correttezza.