Iva addebitata per errore: Favor Rei

La legge di bilancio 2018 introduce una sanzione fissa che va da 250 euro a 10.000 euro per il cessionario/committente che detrae l’iva addebitata per errore dal cedente/prestatore.

La Legge di bilancio 2018 introduce una sanzione fissa che va da 250 euro a 10.000 euro per il cessionario/committente che detrae l’IVA addebitata per errore dal cedente/prestatore.
Prima di tale legge, la sanzione era pari al 90% dell’imposta erroneamente detratta. Inoltre, contrariamente a quanto accadeva in precedenza, rimane il diritto di detrazione, se l’imposta è stata comunque assolta a opera del cedente/prestatore. Nel regime in vigore prima della Legge sopracitata, oltre alla sanzione proporzionale veniva Infatti disconosciuta anche la detrazione.
Emerge quindi il tema del favor rei ovvero se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Occorre, però, che la vertenza non sia definita, dunque se il contribuente, dopo aver detratto l’IVA addebitata per errore, ha eseguito il ravvedimento operoso, il favor rei non può essere fatto valere. In generale esso trova applicazione se l’avviso di accertamento è stato impugnato e non si è ancora formato il giudicato.
I risvolti di quanto esposto, specie se si tratta di importi elevati, sono di non poco conto.