Italia Cina: nuova convenzione

Il 23 marzo scorso l’italia e la repubblica popolare cinese hanno firmato la nuova convenzione per eliminare le doppie imposizioni sul reddito.

L’Italia e la Repubblica Popolare Cinese hanno firmato, il 23 marzo scorso, la nuova Convenzione per eliminare le doppie imposizioni sul reddito.
Tale Convenzione, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall’intervenuto scambio degli strumenti di ratifica, fa riferimento alle imposte prelevate alla fonte sui redditi realizzati dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
Per quanto riguarda le altre imposte sul reddito si fa riferimento a periodi di imposta che iniziano il 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di entrata in vigore. Sono previste norme di raccordo temporale con il precedente accordo, che era stato stipulato il 31 ottobre 1986. Quest’ultimo cesserà di avere effetto a partire dalla data di efficacia delle disposizioni contenute nella Convenzione.
L’obbiettivo primario di eliminare la doppia imposizione internazionale è perseguito senza creare opportunità di non imposizione, o imposizione ridotta, attraverso condotte evasive o elusive e vuole quindi rafforzare le tutele del fisco in relazione a possibili abusi. Va specificato che l’applicazione della Convenzione in caso di entità fiscalmente trasparenti fa riferimento ai principi già affermati in sede OCSE con il Partnership Report del 1999 e le modifiche introdotte nel Commentario nel 2000 e, in concreto, riconosciuti dall’Agenzia in taluni precedenti di prassi. La Convenzione, inoltre, non pregiudica l’imposizione, da parte degli Stati contraenti, dei propri residenti anche se con alcune eccezioni, espressamente elencate. Si tratta di fattispecie nelle quali è precluso allo Stato di residenza l’esercizio della potestà impositiva.
La Convenzione non include l’abituale norma di conflitto, relativa ai soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, basata sulla sede di direzione effettiva, ma, in con il Modello OCSE 2017, dispone che, in caso di doppia residenza le autorità competenti faranno del loro meglio per determinare in via di amichevole composizione lo Stato di residenza del soggetto passivo, tenuto conto della sede di direzione effettiva, del luogo in cui è stato registrato o comunque costituito, nonché di qualunque altro fattore rilevante.