- 19 Ottobre 2017
- Categoria: News
La corte di cassazione con l’ordinanza n° 20256 del 22 agosto scorso, ha stabilito che la notificazione degli atti agli italiani residenti all’estero è validamente effettuata anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’ordinanza n° 20256 della Corte di Cassazione, del 22 agosto scorso, ha stabilito che la notifica degli atti agli italiani residenti all’estero è validamente anche se effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento aall’indirizzo di residenza estera dichiarato all’AIRE.
Ciò è rilevante in quanto l’Agenzia delle Entrate ha avviato controlli nei confronti degli iscritti AIRE, finalizzati a trovare i soggetti formalmente e fittiziamente residenti all’estero, ma che hanno il centro dei propri affari e interessi in Italia, dove sono di fatto residenti.
La Cassazione sovverte quanto previsto dall’articolo 142 C.P.C che prevede la notifica al soggetto non residente, né dimorante né domiciliato nel territorio dello Stato, vada effettuata secondo le modalità previste dalle specifiche convenzioni internazionali e, in caso di impossibilità, prevede che la notifica avvenga per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Pubblico Ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona cui è diretto l’atto.