Inail: nuovi incentivi per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L’avviso pubblico del bando isi 2018, ha stabilito 369.726.206 euro, suddivisi in cinque assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari, per le imprese che investono in salute e sicurezza sul lavoro

L’INAIL ha disposto lo stanziamento di incentivi a favore delle imprese che realizzano interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Avviso pubblico del Bando ISI 2018, ha, infatti stabilito 369.726.206 euro, suddivisi in cinque assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari, per coloro che investono in salute e sicurezza sul lavoro. Va precisato che la presentazione delle domande di accesso agli incentivi avviene esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi on line del sito internet www.inail.it, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata nelle seguenti tre fasi: accesso alla procedura online e compilazione della domanda; invio della domanda online; conferma della domanda on line tramite l’invio della documentazione a completamento della pratica.
Per entrare nel sito sopra indicato vanno richieste le credenziali di accesso ai servizi on line, reperibili tramite registrazione sul portale dell’INAIL almeno due giorni lavorativi prima della chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda.
La prima fase scatterà a partire dall’11 aprile 2019 e le imprese richiedenti avranno tempo fino alle 18 30 maggio per inserire e salvare la propria domanda.
Va precisato che, prima della data prevista, è possibile effettuare simulazioni relative al progetto da presentare e verificare l’eventuale raggiungimento della soglia di ammissibilità, fissata a 120 punti. I punteggi, validi ai fini dell’accesso ai finanziamenti, sono determinati sulla base di specifici parametri, quali ad esempio: dimensioni aziendali espresse in unità lavorative (ULA); fatturato aziendale; condivisione del progetto con le parti sociali; tipologia di intervento; tasso di tariffa INAIL; differente rischiosità attribuita secondo la classificazione dell’attività ATECO 2007; eccetera.
Dal 6 giugno 2019, le imprese i cui progetti avranno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice, che le identificherà in maniera univoca in occasione del “click day” dedicato all’inoltro on line delle domande di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico. Entro 14 giorni dall’ultimazione della fase di invio del codice identificativo, l’Istituto assicuratore pubblicherà gli elenchi predisposti in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, evidenziando quelle ammesse al finanziamento.
Spetterà alle imprese interessate inoltrare all’INAIL, entro il termine di 30 giorni, tutti i documenti indicati nell’avviso pubblico per la specifica tipologia di progetto. Nel caso in cui le imprese non provvedano a inviare la documentazione a completamento della pratica entro il termine, le relative domande saranno considerate decadute.
Entro 40 giorni dalla pubblicazione degli elenchi provvisori, sul sito www.inail.it verranno pubblicati gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, mettendo in evidenza quelle collocate in posizione utile ai fini del finanziamento. Se l’istanza verrà accolta, l’intervento dovrà essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. In ogni caso, tale termine potrà essere prorogato su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a 6 mesi.
Va però precisato che all’inosservanza del predetto termine di 365 giorni, ovvero di quello di proroga concesso, conseguirà la revoca del provvedimento di concessione. L’esito positivo delle verifiche tecniche e amministrative determinerà la liquidazione del finanziamento a saldo e, qualora in fase di rendicontazione venga riscontrata una incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata.