- 15 Gennaio 2018
- Categoria: News
La legge di bilancio introduce un nuovo del credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.
La legge di bilancio introduce una riduzione del credito d’imposta per le imprese culturali e creative.
Le “imprese culturali e creative” possono beneficiare dell’agevolazione se:
- svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
- sono soggetti passivi d’imposta in Italia;
- hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.
Va specificato che per prodotti culturali s’intende beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. La procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi verrà disciplinata con apposito decreto, emanato tenendo conto delle necessità di coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore.
L’agevolazione di cui tali imprese possono beneficiare equivale a un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti relativo alla disciplina “de minimis”. Va specificato che, il credito in questione non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. È prevista, inoltre, l’emanazione di un decreto concernente le disposizioni per l’applicazione dell’agevolazione, con particolare riferimento: al monitoraggio e al rispetto dei limiti di spesa previsti; alle tipologie di spesa ammissibili; alle procedure per l’ammissione al beneficio; ai limiti massimi della spesa ammissibile; ai criteri per la verifica e l’accertamento dell’effettività delle spese sostenute; ai criteri relativi al cumulo con altre agevolazioni aventi a oggetto gli stessi costi; alle cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta.