IMPOSTA DI SOGGIORNO A CARICO DEL GESTORE ANCHE QUANDO NON È VERSATA DAL TURISTA

I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno dovuta dai soggetti che hanno alloggiato nelle stesse strutture.

Nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta non corrisponda l’importo dovuto per il periodo di soggiorno, “il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%

È quanto chiarito il MEF il 1° febbraio scorso, in relazione alla responsabilità per il mancato pagamento dell’imposta di soggiorno che, può essere istituita dai Comuni capoluogo di Provincia, dalle unioni di Comuni e dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.

Il Mef aveva fornito tali chiarimenti rispondendo ad un quesito riguardante la modifica normativa prevista dall’art. 180 comma 3 del DL 34/2020, conv. L. 77/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’art. 4 del DL 23/2011. Tale Legge stabilisce che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, oltre che della presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

IL MEF ha specificato che in base alla legislazione vigente, sono responsabili per il pagamento e per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno sia il gestore della struttura ricettiva, sia il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, per le c.d. “locazioni brevi”.

Il legislatore, inoltre, ha previsto che “per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Il MEF ha anche affermato che i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato l’ammontare corrispondente.

Per la medesima ragione, è stato sostenuto che il Comune possa chiedere al gestore anche il pagamento della sanzione del 30% previsto per l’omesso o ritardato pagamento.