- 21 Dicembre 2020
- Categoria: News
L’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n 14 del 10 dicembre scorso chiarisce alcuni dubbi riguardo al bollo virtuale delle e-fatture.
Premettendo che non è stato ancora emanato il decreto Mef di attuazione delle disposizioni, “comprese le procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e l’irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo”, l’Agenzia chiarisce che l’imposta di bollo di 2 euro va applicata per: le fatture, le note, i conti e simili documenti, i recanti addebitamenti o accreditamenti […], le ricevute e le quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”. Non bisogna applicare l’imposta non “quando la somma non supera 150.mila lire che corrispondono a 77,47 euro.
Nella consulenza giuridica, l’Agenzia, chiarisce inoltre che il bollo sulle fatture può essere applicato
- mediante contrassegno sole per le fatture cartacee;
- con le modalità virtuali sia per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici;
- con le modalità individuate dall’articolo 6 del Dm 2014 per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi.
Per quanto riguarda le sanzione applicabile, l’Agenzia ricorda che, quando il Bollo è assolto: - con contrassegno, “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta” (articolo 25, comma 1, del Dpr n. 642/1972);
- con modalità diverse dal contrassegno, “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo” (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997).
L’Agenzia precisa che quest’ultima sanzione è comunicata con l’eventuale imposta o maggiore imposta e agli interessi e sarà ridotta ad un terzo se il contribuente effettua il versamento, regolarizzando la violazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nel caso contrario, in cui il contribuente non provvede al pagamento entro trenta giorni l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta e dei relativi interessi.
Riguardo a questo tema, l’Agenzia precisa che la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari: – al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento; - al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
- all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Per quanto riguarda la sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi l’Agenzia ritiene che: - la sanzione in argomento è ravvedibile (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e la misura su cui applicare le riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente;
- la comunicazione con la quale l’amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il ricorso del contribuente all’istituto del ravvedimento.