Impatriati: novità per il “rientro di cervelli” non iscritti all’aire

L’agenzia delle entrate, con le risposte a interpello n 204 del 25 giugno scorso, ha chiarito alcuni dubbi che riguardano le disposizioni per gli impatriati non iscritti all’aire, nel periodo precedente al rientro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi che riguardano le disposizioni per gli impatriati e per il rientro di ricercatori e docenti non iscritti all’AIRE, nel periodo precedente al rientro.
Lo ha fatto con la risposta a interpello n 204 del 25 giugno scorso.
Preliminarmente occorre specificare che il nuovo comma 5ter dell’art. 16 del d.lgs. 147/2015 riferito al regime degli impatriati prevede che i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono accedere ai benefici fiscali solo se hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni.
Inoltre lo stesso comma 5ter prevede che, in riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di quanto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il DL 34/2019, modificando il primo comma dell’art 16 d.lgs. 14/2015, stabilisce, in linea generale, che le nuove disposizioni trovino applicazione nei confronti di quei contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 204, chiarisce pertanto che le disposizioni tendono a provare il requisito della residenza all’estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
Allo stesso tempo viene precisato come la norma voglia valorizzare la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, e che la stessa Convenzione possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019, ma avendo riferimento la normativa prevista dal testo vigente al 31 dicembre 2018.