ILLECITE LE EMAIL PROMOZIONALI SENZA CONSENSO ANCHE QUANDO RIPORTANO IL LINK DI DISISCRIZIONE

Il link per disiscriversi delle email promozionali inviate senza consenso, non basta per rendere lecito l’invio.

Lo ha precisato il Garante privacy che ha stabilito una multa da 10mila euro ad una società che aveva inviato, a numerosi destinatari, email promozionali con questa modalità.

L’Autorità è intervenuta dopo il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di email promozionali indesiderate, anche dopo aver espresso la sua opposizione a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società. 

La società in questione ha dichiarato di aver ottenuto i nominativi dei destinatari da diversi elenchi pubblici e che l’invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti.

Il Garante ha specificato che l’invio di comunicazioni promozionali con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso dell’utente, visto che il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi sarebbe l’unica deroga consentita.

Nel caso sopracitato tale deroga, non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.

Dall’istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso. Per quanto riguardo il link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell’e-mail ad essere illecito.

Tenuto conto dell’ampia portata dei trattamenti e del fatto che l’azienda non ha mai dichiarato di aver interrotto la condotta limitandosi a cancellare i dati del reclamante, il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l’acquisizione di un idoneo consenso. Ha, inoltre, ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.