IL GARANTE PER LA PRIVACY SANZIONA CHI SVOLGE ATTIVITA’ DI MARKETING UTILIZZANDO ILLECITAMENTE I DATI PERSONALI

Chi commissiona una campagna promozionale deve verificare che le società incaricate di svolgerla operino correttamente e non utilizzino illecitamente i dati personali che non desiderano essere disturbati. E’ quanto stabilito dal piano ispettivo del Garante della privacy. L’Autorità ha di recente sanzionato due società per l’invio di milioni di sms pubblicitari. L’intervento era stato effettuato su richiesta di due reclamanti che si lamentavano per la continua ricezione di messaggi indesiderati. Entrambi avevano provato a contattare la società che inviava i messaggi o quella che offriva le promozioni, chiedendo di non essere più disturbati, ma senza successo e senza neppure ottenere riscontri soddisfacenti su dove avessero acquisito i loro dati personali.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha verificato che la società committente aveva incaricato un’azienda operante nel marketing di inviare sms promozionali a potenziali clienti. La società di marketing si era poi appoggiata ad altri fornitori che a loro volta avevano acquisito le banche dati da terzi. In questa successione di passaggi è emerso che i dati delle persone contattate provenivano da liste non verificate, con evidenti profili di illiceità, costituite da soggetti esteri con informazioni in parte derivanti da registrazioni a portali informativi o da concorsi online. Due list editor avevano dichiarato la propria sede in Florida e in Svizzera senza aver neppure nominato un proprio rappresentante in Italia, in violazione del GDPR.

Il Garante ha quindi sanzionato la società committente per 400.000 euro, in quanto titolare del trattamento dei dati, per non aver mai verificato che l’azienda incaricata dell’attività promozionale eseguisse correttamente le istruzioni previste nel contratto. Alla società fornitrice del servizio di marketing, il Garante ha vietato l’uso di dati provenienti da fonti che non rispettino i requisiti minimi di legittimità e ha imposto una sanzione di 200.000 euro. Una terza società coinvolta nell’istruttoria per acquisire informazioni, ha ricevuto una sanzione di 90.000,00 euro per non aver mai dato riscontro alle richieste del Garante, reiterando una condotta omissiva già oggetto di precedente sanzione. Tutte le sanzioni sono state calcolate sulla base di vari parametri, tra il cui fatturato societario, il grado di collaborazione offerto e la gravità delle violazioni commesse.