GUADAGNO ONLINE CONTROLLATI DAL FISCO

La direttiva Dac7 inserisce nei controlli del fisco i redditi guadagnati online.

Attraverso il web si saprà quindi chi guadagna e quanto guadagna con e-commerce, affitti brevi, noleggio di vetture e offerta di servizi. La direttiva, però, non riguarda solo i cittadini privati cittadini, ma saranno comunicati anche i redditi di società che operano online e vendono o prestano servizi attraverso piattaforme di intermediazione, come può essere ad esempio una Piccola e media impresa che vende i propri prodotti attraverso Amazon. È il principale obiettivo del dlgs 1/3/2023, firmato dal Presidente della Repubblica, in attesa di pubblicazione, per l’attuazione della Dac7, la direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della Direttiva 2011/16/Ue relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Pertanto tutte le piattaforme online saranno obbligate a comunicare, nel paese membro dell’Ue in cui sono residenti, i guadagni ricavati tramite la vendita online, in particolare, se un soggetto effettua almeno 30 operazioni per almeno 2.000 euro in un anno solare. Spetterà poi alle autorità fiscali di ogni paese membri a condividere le informazioni con il paese in cui il venditore detiene la propria residenza.

Nonostante il decreto non sia ancora in vigore, la direttiva è già applicata dal 31 dicembre 2022 e perciò l’Italia è stata messa in mora dalla commissione europea lo scorso 27 gennaio per non aver rispettato la scadenza di recepimento del 31 dicembre 2022. Nel nostro Paese, infatti, la prima comunicazione dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024 su quanto guadagnato nel 2023. Il primo scambio automatico tra le autorità fiscali, invece, avverrà il 29 febbraio 2024. Secondo la commissione Ue, il meccanismo potrà generare un gettito fiscale aggiuntivo di circa 30 miliardi di euro in tutta la Ue.

L’obbligo di segnalazione da parte dei gestori delle piattaforme digitali e lo scambio automatico di informazioni permetterà all’amministrazione fiscale di individuare i contribuenti che non hanno dichiarato i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali. Ad esempio, se una pmi italiana vende almeno 30 oggetti attraverso Amazon, fatturando almeno 2.000 euro, la piattaforma e-commerce comunicherà all’autorità fiscale del Lussemburgo (dove Amazon detiene la propria sede principale) i redditi guadagnati dalla Pmi, successivamente, a sua volta, l’autorità del Lussemburgo invierà i dati all’Agenzia delle entrate italiana. A questo punto, attraverso l’analisi dei dati, l’amministrazione fiscale italiana sarà in grado di incrociare le informazioni ricevute dal Lussemburgo con le dichiarazioni fiscali della società. Nel caso di mancata corrispondenza tra i dati si avvierà un accertamento.

La digitalizzazione dell’economia ha registrato “una rapida crescita e la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite le piattaforme online ha reso estremamente difficile per le amministrazioni fiscali degli stati membri l’acquisizione delle informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i ricavi Riproduzione autorizzata Licenza Promopress ad uso esclusivo del destinatario Vietato qualsiasi altro uso realizzati dagli operatori attraverso il web”, indica la relazione illustrativa al decreto, soprattutto perché “i proventi transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in giurisdizioni estere”.

L’introduzione di un “obbligo di comunicazione standardizzata da parte dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli stati”, dunque, potranno consentire alle amministrazioni fiscali di “acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle stesse piattaforme”.

Va specificato che i guadagni ottenuti online da specificare sono:

  • locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio,
  • i servizi personali, la vendita di beni,
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.

Per ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto almeno un’attività pertinente, la piattaforma deve acquisire le informazioni sul venditore. I venditori che sono persone fisiche dovranno comunicare: nome e cognome, indirizzo principale, l’eventuale Nif/codice fiscale, il numero di partita Iva se disponibile, la data di nascita.

I venditori che sono persone giuridiche, invece, dovranno comunicare: la ragione sociale, l’indirizzo principale, l’eventuale Nif con l’indicazione dello stato membro di rilascio, il numero di partita Iva se disponibile, il numero di registrazione dell’attività presso il registro delle imprese o numero equivalente, la presenza di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte le attività pertinenti nell’Ue, ovvero le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, con l’indicazione dei singoli stati in cui la stabile organizzazione è ubicata.

Ogni venditore qualificato sono da comunicare le informazioni che superano  la soglia delle 30 operazioni e dei 2.000 euro, l’identificativo del conto finanziario, il nome del titolare del conto finanziario su cui è versato o accreditato il corrispettivo, ogni stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione è residente, il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione e il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato versato o accreditato, eventuali diritti, commissioni o imposte, trattenuti o addebitati dalla piattaforma per ogni trimestre relativo al periodo oggetto di comunicazione.

In caso di locazione di immobili, è da comunicare l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata, il relativo numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente, il numero di giorni di locazione e il tipo di ogni singola proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione, se disponibile.

I profili di tutti i venditori che non forniscono le informazioni necessarie da segnalare al fisco dovranno chiudere le piattaforme digitali, avranno infatti a disposizione due solleciti e 60 giorni prima di chiudere fuori chi guadagna attraverso la propria piattaforma. In alternativa, il portale online potrà trattenere il corrispettivo dovuto al venditore.