Gestione separata: aliquote contributive il 2019

Con la circolare n. 19 del 6 febbraio scorso, l’inps comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2019, da tutti i soggetti iscritti alla gestione separata

L’INPS ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti, per il 2019, da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.
Lo ha reso pubblico con la circolare n.19 del 6 febbraio scorso.
L’INPS ha, inoltre, ricordato che a partire dall’anno 2018, per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, era previsto l’aumento al 33% dell’aliquota contributiva e di computo. A quest’ultima devono essere sommate l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta per il finanziamento della DIS-COLL e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, nonché l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.
Per i collaboratori e per tutte le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2019 saranno pari al 34,23% (come per il 2018) in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e se questa non sia prevista pari al 33,72%.
L’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, rimane invariata al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), così come per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per i quali l’aliquota del 2019 si conferma al 24%.
Va specificato che tali aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile che per l’anno 2019, è pari a 102.543 euro. Il minimale di reddito per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è pari 15.878 euro.
Si ricorda, infine, che la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, mentre l’obbligo del versamento dei contributi è in capo al committente, che deve effettuarlo tramite F24 telematico entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.
Per i professionisti, invece, l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere effettuato in occasione delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

In allegato la Circolare Inps n.19