FORFETTARI: OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA ENTRO I TERMINI ORDINARI

Dallo scorso 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari sono tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.

Da tale data, infatti, è terminato il periodo transitorio: la fattura dovrà infatti essere emessa, in via generale, entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Va ricordato che, l’articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad annomaggiori di 25.000 euro così come per gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche).

Si tratta di una introduzione progressiva, pertanto:

  • dallo scorso dal 1° luglio 2022 l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000 euro. Minimi, forfettari e associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
  • per verificare chi avrà obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 occorrerà verificare i ricavi/compensi relativi al 2022;
  • dal 1° gennaio 2024 l’utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

Va specificato che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile verrà punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.

Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

Solo per il terzo trimestre del 2022 è stato assegnato un termine superiore per l’emissione della fattura elettronica: le sanzioni, infatti, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto:

  • le operazioni effettuate nel mese di luglio potevano essere fatturate entro il 31 agosto scorso senza applicazione di sanzioni;
  • quelle effettuate ad agosto potevano essere fatturate entro il 30 settembre;
  • quelle effettuate a settembre potranno essere fatturate entro il 31 ottobre 2022.

Va ricordato che dal 1° ottobre 2022 tale regime transitorio è cessato, le fatture relative ad operazioni effettuate a decorrere dal mese di ottobre 2022, quindi, dovranno essere emesse secondo le regole ordinarie: entro 12 giorni dall’effettuazione; oppure entro il 15 del mese successivo (per ottobre il 15 novembre) se si tratta di fatture differite.