- 22 Maggio 2019
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L’ordinanza n. 6104 della cassazione, del 1 marzo 2019 va ad analizzare la valenza probatoria nel processo tributario del bilancio societario.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6104, ha analizzato la valenza probatoria nel processo tributario del bilancio societario.
La vicenda analizzata riguardava un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per presunto maggior reddito di impresa. La srl accertata aveva qualificato le somme riprese a tassazione a titolo di finanziamento dei soci, come evidenziato in bilancio e nota integrativa.
L’Agenzia delle Entrate aveva invece ritenuto le somme contributi per i soci e dunque, sopravvenienza attiva tassabile. L’Agenzia lamentava l’erroneità della pronuncia di appello in quanto questa, pur dando atto della mancanza dei verbali assembleari aventi ad oggetto i pretesi finanziamenti dei soci, ha omesso di trarne le dovute conseguenze in tema di tassabilità dei relativi importi, ritenendo infatti ad essi equipollenti il bilancio e la nota integrativa.
I giudici di legittimità, per valutare la scelta effettuata dalla società, stabiliscono che, in materia di finanziamento soci, la regola di interpretazione per cui rientrano tra i finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società. I giudici, inoltre, stabiliscono una regola di giudizio per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato.
In assenza di una norma di riferimento che detti una forma legale imposta per detti finanziamenti, prosegue la Cassazione, per valutare la corretta qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, è necessario applicare i criteri generali per il diritto societario e, quindi, osservare le risultanze del relativo bilancio. Pertanto la Cassazione conclude affermando che la mancanza dei verbali assembleari aventi ad oggetto i finanziamenti ai soci non è da considerarsi elemento decisivo per la corretta qualificazione di tali somme in quanto, in soccorso, possono essere valutati quali elementi decisivi le risultanze del bilancio e della Nota integrativa, che assumono un valore probatorio analogo.