Fatturazione elettronica per le cessioni di carburante: slitta il termine

Il termine degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante è stato prorogato dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, le ulteriori misure in materia fiscale saranno oggetto di un successivo decreto.

Il termine degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante slitta, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
Le ulteriori misure in materia fiscale saranno oggetto di un successivo decreto.
Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non farà decadere la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. Per chi non intenda per il momento gestire gli acquisti con la fattura elettronica, può continuare ad ammettere la cosiddetta scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate.
La proroga di tale termine non incide su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore rimane fissata al 1° luglio 2018, vale a dire:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Resta ferma dal 1° luglio 2018 anche la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente, sia ai fini della documentazione del costo, sia ai fini della detrazione dell’IVA.