Fattura semplificata anche nella registrazione

La circolare n.18/2014 dell’agenzia delle entrate esamina il documento di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (art. 21-bis del dpr n. 633/1972).

La circolare n.18/2014 dell’Agenzia delle Entrate prende in esame la fattura elettronica e la fattura semplificata, ovvero il documento di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (art. 21-bis del DPR n. 633/1972).

La circolare ha analizzato il tema dell’alternatività tra i dati del cessionario (o del committente) e ricorda di indicare la ditta, la denominazione o ragione sociale, il nome e cognome, la residenza o il domicilio del soggetto cessionario/committente e del rappresentante fiscale (comma 1, lett. e).

Si sottolinea inoltre che per i soggetti non residenti è possibile indicare il codice fiscale o il numero di partita IVA, e per i soggetti comunitari il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento. A riguardo l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che l’individuazione del cessionario o committente con tali elementi non impedisce l’esercizio al diritto della detrazione.

Si precisa anche che l’obbligo di registrazione della fattura semplificata si ritiene assolto correttamente solo con l’indicazione dei dati che risultano dal documento fiscale.
Le altre modalità di registrazione stabilite per le fatture attive devono essere comunque rispettate (esempio l’esposizione della base imponibile e dell’IVA, distinti in virtù dell’aliquota applicata).

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la nota di variazione (art. 26 del DPR 633/1972) non è soggetta al limite di 100 euro, limite a cui l’emissione della fattura originaria è sottoposta (circ. 13/2013) e sottolinea che l’agevolazione riguarda, indifferentemente, sia le variazioni in aumento che quelle in diminuzione.
La possibilità della semplificazione della fattura non è un processo subordinato al formato della fattura oggetto di rettifica. Sarà, dunque, possibile emettere la nota di variazione semplificata di una fattura emessa secondo le modalità ordinarie, purché si riporti “il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate” (art. 21, comma 1, lett. h del DPR 633/1972).

Tale adempimento fornisce la possibilità di ricondurre la fattura rettificativa al documento originario, correlandone i dati essenziali, ai fini di una corretta tenuta della contabilità. La circolare n. 18/2014 ha inoltre precisato che la necessaria correlazione tra la nota di variazione e la fattura originaria deve intendersi riferita al numero di fattura, all’identità del cedente e del cessionario, alla fattura rettificata e alle specifiche indicazioni modificate per effetto dell’applicazione dell’art. 26 del Decreto IVA.