- 8 Febbraio 2019
- Categoria: News
Il d.m. 28 dicembre 2018 le modalità operative per l’adempimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche da pagare entro il 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre
Il D.M. 28 dicembre 2018 ha modificato le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. L’Agenzia delle entrate renderà noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta potrà essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono, quindi, riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta.
Riassumendo:
• per le fatture elettroniche l’imposta di bollo va versata, con riferimento a ciascun trimestre, entro il giorno 20 del primo mese successivo. Pertanto, l’imposta di bollo relative alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere assolta entro il 20 aprile 2019 .
Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo (D.M. 17.6.2014) compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml. Va specificato che sono soggette alla marca da bollo tutte le fatture aventi un importo complessivo superiore a 77,47 euro non assoggettato da Iva, quali:
• le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo;
• le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale;
• le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento;
• le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
• le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci, che sono pertanto esenti da bollo;
• le operazioni esenti;
• le operazioni escluse;
• le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.