Esterometro anche per i soggetti passivi iva

L’agenzia delle entrate ha fatto chiarezza in materia di “esterometro” e evidenzia che l’obbligo comunicativo sussiste a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito di territorialità iva dell’operazione

L’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in materia di “esterometro” con la risposta a interpello n.85 del 27 marzo scorso.
Dalla risposta si deduce che l’obbligo comunicativo dell’esterometro sussiste a prescindere dalla natura della controparte e dal requisito di territorialità Iva dell’operazione che esso sia soddisfatto in Italia oppure no. Stando a quanto scritto sul documento dell’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle operazioni nei confronti di soggetti passivi e a quelle nei confronti di “privati” sono da includere nell’esterometro.
Confermando inoltre nella risposta all’interpello viene confermato nuovamente che l’esterometro è dovuto a prescindere dagli obblighi di presentazione dei modelli Intrastat, l’Agenzia delle Entrate, precisa anche che l’ambito applicativo delle due comunicazioni differisce e che le indicazioni già fornite per i modelli INTRA non assumono rilievo agli effetti della nuova comunicazione periodica. Per quanto concerne l’esterometro, infatti, l’obbligo sussiste per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.