ESONERO CONTRIBUTIVO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO CONSEGUITO LA CERTIFICAZIONE DELLA PARITA’ DI GENERE

I datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, sono esonerati dal versamento di parte dei contributi previdenziali a loro carico (ai sensi dell’art.46-bis del DLgs. 198/2006). A riguardo l’INPS il 27 dicembre scorso con la circolare n. 137 ha fornito istruzioni operative per la fruizione del beneficio.Il beneficio in questione è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione. Rimangono invece escluse le pubbliche amministrazioni.

Va precisato che l’INPS nella circolare sopracitata stabilisce solo le istruzioni in favore dei datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 e per le successive annualità annuncia che saranno fornite ulteriori indicazioni,

I datori di lavoro, quindi, devono inoltrare istanza utilizzando esclusivamente il modulo di istanza on linePAR_GEN” alla sezione “Portale delle Agevolazioni”. Per l’anno 2022 è possibile presentare le domande entro il 15 febbraio 2023 (incluso).
L’INPS autorizzerà alla fruizione dell’esonero massimo all’1% della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. Il limite massimo però deve essere di 50.000 euro annui.

Per quanto riguarda le condizioni richieste, gli istanti, devono essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, non aver violato le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e osservato gli altri obblighi di legge e gli accordi e i contratti collettivi, devono aver conseguito la certificazione della parità di genere (art. 46-bis del Codice) per le pari opportunità tra uomo e donna. Nel caso ci siano più di 50 dipendenti, il datore deve aver presentato correttamente il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

Va inoltre sottolineato che l’agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.