DONAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI A ETS: DEDUZIONE PER IL RESIDUO VALORE FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 215 del 15 febbraio scorso, ha fatto chiarezza riguardo alle donazioni di immobili strumentali a enti del Terzo settore e per la determinazione della misura della deduzione.

Nella risposta sopracitata viene sottolineato che nel caso in cui venga donato un immobile strumentale a favore di un ente del Terzo settore per la determinazione della misura della deduzione (ex art.83 comma 2 del DLgs. 117/2017) il residuo valore fiscale dell’immobile si rileva all’atto del trasferimento.

Secondo la norma, le liberalità in denaroin natura, erogate da persone fisiche, enti e società a favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore. Va specificato però che vi è un limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

L’art.3 comma 2 del DM 28 novembre 2019, richiamato dal citato art. 83 comma 2, stabilisce che, se l’erogazione ha come oggetto un bene strumentale, l’ammontare della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale dell’immobile all’atto del trasferimento.

L’Agenzia rileva inoltre che il rinvio ai “beni strumentali” va riferito, agli immobili che possono qualificarsi come “strumentali” (ai sensi dell’art.43 del TUIR), e dunque ricomprendere sia gli immobili strumentali “per destinazione”, sia quelli strumentali “per natura”.