Divieto di compensazione dei debiti tributari in presenza di ruoli scaduti

Interpretazioni dell’agenzia delle entrate.

Con l’art. 31 del Decreto Legge 78/2010, dal 1° gennaio 2011 è in vigore la disciplina che introduce ulteriori limiti alla compensazione dei crediti nel modello F24.

In particolare, la norma prevede che la compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali è vietata sino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a € 1.500 e per i quali è scaduto il termine di pagamento (dove secondo un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con “accessori” si intendono le sanzioni, gli interessi, gli aggi della riscossione e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica della cartella o relative alle procedure esecutive sostenute dall’Agente della Riscossione).

In caso di inosservanza della prescrizione di legge, il Decreto stabilisce una sanzione pari al 50 per cento del debito indebitamente compensato.

Il legislatore prevede infine la possibilità di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, rimandando ad un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per stabilirne le modalità. Decreto che ad oggi risulta ancora all’esame dell’amministrazione finanziaria.

Sulla questione è recentemente intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che, con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha affermato l’inapplicabilità delle sanzioni sino all’emanazione del Decreto Ministeriale, sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta che lo stesso sia stato emanato.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate anche nel corso di Telefisco 2011. Innanzitutto l’Agenzia ha precisato che il divieto di compensazione opera con riferimento a tutte quelle cartelle il cui termine di pagamento sia già scaduto anteriormente al 01 Gennaio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina. Inoltre l’Agenzia ha confermato l’interpretazione restrittiva della norma, evidenziando che, nonostante la norma precluda l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione è preclusa anche per gli importi eccedenti. Pertanto considerando un contribuente con un credito IVA compensabile di 10.000,00 euro e debiti iscritti a ruolo e non pagati per 4.000,00 euro, secondo l’Agenzia la compensazione è preclusa se il contribuente non assolve precedentemente al pagamento del debito scaduto di 4.000,00 euro; di conseguenza, nel caso in cui lo stesso effettui comunque la compensazione per 6.000,00 euro, verrà irrogata una sanzione di 2.000,00 euro, pari al 50% del debito iscritto a ruolo.

Peraltro, ad oggi vale quanto indicato dal Comunicato del 14 Gennaio 2011, pertanto, qualora la compensazione avvenga prima che sia emanato il previsto Decreto Ministeriale attuativo, è possibile compensare nel modello F24 i crediti eccedenti l’ammontare degli importi a debito iscritti a ruolo. Possibilità che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, sarà preclusa una volta che sarà emanato il previsto decreto attuativo.