- 18 Gennaio 2018
- Categoria: News
Una disposizione della legge di bilancio 2018 prevede nuovi incrementi per le camere di commercio I cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.
Una disposizione della legge di bilancio 2018 prevede nuovi incrementi per il diritto camerale.
Tale disposizione riguarda le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario.
Va precisato che la misura del diritto camerale negli importi minimi e massimi, nonché negli importi dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia, sentite l’Unioncamere e le organizzazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno economico delle CCIAA, la misura del diritto annuale viene aggiornata, con decreto del MISE, da adottare entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.
L’ammontare del diritto camerale è diminuito negli ultimi anni, il tributo è stato ridotto:
- del 35% nel 2015;
- del 40% nel 2016;
- del 50% a decorrere dal 2017.
Agli importi così determinati occorre anche applicare le eventuali maggiorazioni, fino al 20%, deliberate dalle singole Camere di Commercio destinate al finanziamento di specifici programmi in favore delle imprese. Agli importi sopra elencati si aggiunge quindi la nuova misura della legge di bilancio 2018 che consente l’applicazione di una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del tributo.
Va specificato che tale maggiorazione è condizionata: - alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
- all’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell’idoneità del predetto programma. Laddove la maggiorazione fosse approvata nella misura massima, la riduzione del tributo, decorrente dal 2017 in poi, risulterebbe annullata.
Infine si evidenzia che, in base alla formulazione della norma, non sembrano risultare preclusioni circa l’applicazione congiunta della nuova maggiorazione fino al 50% e di quella fino al 20% del tributo, anche perché le stesse sarebbero finalizzate al perseguimento di obiettivi differenti: la prima per il risanamento della CCIAA, la seconda per il finanziamento di programmi e progetti per lo sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.