- 15 Ottobre 2020
- Categoria: News
La detrazione Irpef del 19% è valida per le spese tracciabili anche utilizzando la carta di credito del coniuge.
Si può beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità anche utilizzando la carta di credito intestata al coniuge. Va specificato che sarà possibile farlo a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa.
Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 431/2020.
Dal 1° gennaio 2020, si ricorda, si ricorda che la detrazione IRPEF del 19% spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante.
Per “altri mezzi di pagamento” si intendono quelli che “garantiscano la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
L’agenzia delle Entrate, specifica che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. In questi casi, il contribuente può dimostrare l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Gli oneri, inoltre, possono essere pagati anche tramite un’applicazione di pagamento via smartphone.
Non rientrano fra gli “altri mezzi di pagamento”, invece, i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento. Va specificato La disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per: - l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti “tracciabili”, ad esempio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.) nonchè le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia), per le scuole del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie) e per le scuole secondarie di secondo grado; le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi.