Deducibilità di costi per consulenze ricevute da altre società del gruppo se c’è inerenza

Per la deducibilità dei costi è necessaria la corrispondenza tra attività e la documentazione che prova l’attività svolta.

Per la deducibilità di costi per consulenze ricevute da altre società del gruppo, il contribuente è tenuto a provare l’esistenza dell’effettività la natura del costo elemento qualitativo, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione.
E’ quanto emerso dalla Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 4277 del 17 maggio 2019.
Il procedimento è nato da un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto ad una società per difetto di inerenza costi connessi ad una consulenza immobiliare infragruppo per 210.000 euro in esecuzione di un accordo formalmente sottoscritto tra le parti. La società ha impugnato l’atto impositivo e la C.T. Prov. di Napoli ha poi accolto il ricorso della contribuente in quanto hanno ritenuto provata l’effettività e l’inerenza dei costi sulla base del contratto e della documentazione prodotta dalla contribuente. Contro tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha però proposto appello presso la commissione tributaria regionale della Campania.
La Commissione regionale della Campania, ribaltando il giudizio di primo grado, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio da parte della società contribuente circa l’esistenza e la natura del costo sulla scorta del fatto che in quanto:
1) il contratto di consulenza non aveva alcuna data certa o elemento di “esteriorizzazione” all’esterno del gruppo
2) la documentazione a prova dell’effettiva prestazione risultava scarna rispetto alle attività prevista dal contratto, in quanto essa consisteva solo in una serie di “visti” su fatture direttamente intercorse tra il fornitore di servizi e la società contribuente, nonché in pochi altri scarni elementi documentali e di corrispondenza, a fronte dell’elevato numero di attività derivanti dal contratto.
Nella sentenza si rimarca, infatti, come a fronte alle attività di ricerca e valutazione di proposte di investimento, reportistica sulla consistenza e redditività del patrimonio immobiliare, amministrazione delle locazioni, monitoraggio degli incassi, valutazione del patrimonio immobiliare, gestione dei rapporti con i condòmini, i riscontri documentali si sostanziassero solo ed unicamente in una fattura e nei suddetti “visti”.
Ritenendo fondato l’appello la C.T. Reg. della Campania ha, quindi, ritenuto scarsi gli elementi probatori giustificativi i fatti costitutivi del costo tali da comportarne la loro indeducibilità, “intaccando” in primis il concetto di effettività degli stessi.