Dal 31 dicembre 2019: nuova rivalutazione di beni d’impresa

La legge di bilancio 2020 propone una rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

La Legge di bilancio 2020 ha stabilito alcune disposizioni speciali per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Nello specifico sono considerati rivalutabili i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Va precisato che la rivalutazione dovrà risultare nel bilancio al 31 dicembre 2019 per i soggetti “solari” e in quelli approvati dopo il 1°gennaio 2020, per i soggetti “non solari”. Tale rivalutazione, infatti, deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. La misura dell’imposta sostitutiva da assolvere sui maggiori valori è pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.
Per le imprese che intenderanno affrancare il saldo attivo di rivalutazione, è dovuta una ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Bisogna specificare che gli effetti fiscali decorrono: – dal terzo esercizio successivo, quindi dal 2022, per i soggetti “solari”, in riferimento a deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative;

  • dall’inizio del quarto esercizio successivo ovvero, dal 1° gennaio 2023, per i soggetti “solari”, con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze.
    Va inoltre sottolineato che è possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione e per l’affrancamento del saldo attivo, qualora ce ne fosse bisogno, con un meccanismo di rate che dipende dall’entità delle imposte dovute.
    Nello specifico per importi complessivi sino a 3 milioni di euro è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.
    Se gli importi complessivi superano i 3 milioni di euro, il versamento può invece essere effettuato in un massimo di sei rate di pari importo, di cui:
  • la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  • la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo;
  • le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta successivi.
    Per impostare il piano di rateazione occorrerebbe riferirsi alla somma degli importi dovuti per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione e per l’eventuale imposta sostitutiva per l’affrancamento della riserva.